Cambiano le etichette di frutta secca e insalata in busta: sarà obbligatorio riportare l’origine

Il Regolamento Delegato (UE) 2023/2429, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, mira a garantire una maggiore trasparenza ai consumatori introducendo nuove regole di etichettatura, obbligando i produttori ad indicare l’origine di frutta secca, insalata in busta, funghi non coltivati e altro. 

Si tratta di un provvedimento atteso sia dai consumatori che da molti produttori. Frutta secca, insalata in busta, zafferano e funghi non coltivati, sono solo alcuni degli alimenti per cui l’Ue ha deciso di cambiare un dettaglio importante dell’etichettatura. 

Le nuove disposizioni della Commissione Europea introducono infatti un obbligo fondamentale: l’indicazione dell’origine sull’etichetta di frutta secca e a guscio (noci, mandorle, nocciole, pinoli, ecc.), fichi secchi, uva secca, agrumi secchi, banane mature provenienti dagli Stati membri dell’Unione Europea, funghi non coltivati, zafferano ma anche verdura in busta.

Questo cambiamento importante contribuirà a rendere più trasparente per i consumatori, così come per i commercianti e gli operatori dell’industria di conservazione, l’identificazione del Paese di origine di tali prodotti. In questo modo si eviterà, ad esempio, che alimenti importati vengano erroneamente scambiati per italiani.

Nel Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 vengono ovviamente riportati nello specifico i prodotti che rientrano nella nuova normativa. Si legge infatti:

I prodotti seguenti non sono soggetti all’obbligo di conformità alla norma di commercializzazione, tranne per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

  1. i) funghi non coltivati di cui ai codici NC da ex 0709 51 a ex 0709 56 e 0709 59;
    ii) capperi di cui al codice NC 0709 99 40;
    iii) mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;
    iv) mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;
    v) nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;
    vi) noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;
    vii) pistacchi sgusciati di cui al codice NC 0802 52;
    viii) noci macadamia sgusciate di cui al codice NC 0802 62;
    ix) pinoli sgusciati di cui al codice NC 0802 92;
    x) noci di pecàn di cui al codice NC 0802 99 10;
    xi) altra frutta a guscio di cui al codice NC 0802 99 90;
    xii) banane plantano essiccate di cui al codice NC 0803 10 90;
    xiii) agrumi secchi di cui al codice NC ex 0805;
    xiv) miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31;
    xv) miscugli di altra frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39;
    xvi) zafferano di cui al codice NC 0910 20;

xvii) i prodotti classificati come ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono stati sottoposti a operazioni che vanno oltre il grado di mondatura indicato nella norma specifica UNECE applicabile o che non sono intatti ai sensi della norma di commercializzazione generale e resi pronti per essere consumati direttamente freschi o cotti;

L’entrata in vigore non sarà immediata, il regolamento diventerà infatti operativo e sarà applicabile a partire dal primo gennaio del 2025.

Redazione

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