Effetti per l’agricoltura della IUC Imposta Unica Comunale

tasseDal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la IUC (Imposta Unica Comunale) che riorganizza la tassazione comunale. Va detto che la nuova imposta, introdotta dalla Legge di Stabilità, non rappresenta uno stravolgimento della tassazione, ma piuttosto una risistemazione dei tributi già oggi conosciuti e applicati per il 2013 (Imu e Tares).

Il nuovo tributo comunale si compone di tre tipi di imposte e tasse che hanno ad oggetto gli immobili: l’Imu, che ha come presupposto il possesso dell’immobile, la Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), collegata alla erogazione dei servizi comunali, e la Tari (Tassa rifiuti), diretta al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Imu (Imposta municipale propria) 
Dopo le note vicende che hanno caratterizzato l’applicazione dell’Imu 2013, l’imposta municipale propria continuerà ad applicarsi a regime, dal 2014, anche al settore agricolo con alcune importanti novità, le quali sono state anche il frutto dall’azione sindacale di Coldiretti e consistono: nella riduzione dei moltiplicatori da applicare al reddito dominicale dei terreni, già rivalutato nella misura del 25%, da 110 a 75, relativamente ai terreni posseduti e condotti da IAP o coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola (restano esenti dall’imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari); nell’esclusione dall’imposta dei fabbricati rurali strumentali, indipendentemente dalla loro ubicazione in comuni montani o parzialmente montani.

L’imposta risulta invece dovuta per i fabbricati rurali abitativi a prescindere dal luogo di ubicazione, fatta comunque salva, l’esclusione dall’imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, ad eccezione per quelle che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Tasi (Tassa sui servizi indivisibili)
Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, di aree scoperte, nonché di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imu, a cui viene applicata l’aliquota di base della Tasi, pari all’1 per mille. Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento ovvero aumentarla con il limite per cui la somma di Imu + Tasi non possono superare l’aliquota del 10,6 per mille, tenendo in considerazione che per il 2014 la quota Tasi non può eccedere il 2,5 per mille. L’aliquota per i fabbricati rurali strumentali non può eccedere, in ogni caso, la misura dell’1 per mille. I Comuni possono stabilire riduzioni ed esenzioni per talune categorie di immobili tra cui i fabbricati rurali ad uso abitativo.

Tari (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti) 
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La disciplina ricalca quanto previsto dalla precedente normativa della tassa sui rifiuti (Tares) che ha trovato applicazione per l’anno 2013. Viene confermato che sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassati, non operative e le aree comuni condominiali.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.

Il Comune con specifico regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei seguenti casi: a) abitazione con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
Occorre sottolineare che sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani e cioè: il cui normale utilizzo non comporta la produzione di rifiuti urbani od assimilati in misura apprezzabile per loro natura, locali non utilizzati e quindi senza utenze (idrica,elettrica e gas), senza atti autorizzativi per l’utilizzo dell’immobile, locali inagibili; produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili per tipologia.

Va inoltre rilevato che il comma 661 stabilisce che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Occorre poi tener presente la risoluzione n. 36 del 1999 che ha escluso ai fini Tarsu e successivamente della Tares  le superfici delle stalle, fienili e simili, legnaie, depositi agricoli e dei locali e delle aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola non idonee alla produzione di rifiuti urbani e produttrici in via prevalente o, addirittura esclusiva, di altro materiale utilizzato in agricoltura.

Alla luce di quanto stabilito dalla norma, è indispensabile che i Comuni, tramite regolamento, possano evitare che a seguito dell’assimilazione dei rifiuti speciali, ai rifiuti urbani, o in relazione ad una non corretta applicazione del DPR 158/99 (ad esempio assimilazione dell’agriturismo alla ristorazione), le imprese agricole siano assoggettate alla Tari nonostante producano rifiuti speciali agricoli o si trovino a veder aumentata la tassazione a causa di non pertinenti coefficienti di producibilità dei rifiuti.

Redazione

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