Riciclaggio oli, la corte stabilisce obblighi

La Corte di Cassazione ha stabilito, con una sentenza emessa in merito alla vertenza tra una società cooperativa e la provincia di Gorizia, che il rivenditore che non effettua la sostituzione dell’olio è in ogni caso impegnato a mettere a disposizione del pubblico una struttura per il loro ritiro e stoccaggio.

Secondo la Corte l’obbligo a installare e mantenere in esercizio l’impianto di stoccaggio previsto dalla legge vigente (Dlgs 92/1995 e Dm 392/1996) spetta a chiunque effettui l’ attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, senza alcuna distinzione tra operatori che provvedono direttamente al cambio dell’olio e quelli che non assolvono queste mansioni. Obbligati in tutti i casi a provvedere qualora il Coou (consorzio nazionale per la raccolta degli oli minerali usati) non provveda a svolgere il suo compito istituzionale.

Secondo la Corte, il legislatore ha lasciato la possibilità di scegliere, in capo al gestore dell’attività di rivendita al dettaglio di oli, quale sistema utilizzare per lo stoccaggio e lo smaltimento degli oli usati, se provvedere in proprio o permettere che provveda il Consorzio. Decidendo di installare in proprio l’impianto per lo stoccaggio o conferendo i prodotti usati al consorzio. Ma deve in ogni caso farsi carico del felice esito della gestione finale dell’olio usato.

Fonte: Ansa

Redazione

Potrebbe piacerti anche

Altri articoli in Comunicati Stampa