Come la Grande Distribuzione Organizzata strozza le aziende fornitrici

Ilfattoalimentare, attraverso la tesi di laurea di Arnaldo Santi dello Iulm di Milano, mostra una serie di pratiche commerciali manifestamente scorrette che la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) è solita imporre ai fornitori. 

Il “decreto liberalizzazioni” definisce i termini inderogabili di pagamento dei prodotti agricoli e alimentari (30, 60 giorni) e vieta  una serie di pratiche commerciali manifestamente scorrette che la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) è solita imporre ai fornitori. Uno  studente dello IULM di Milano, Arnaldo Santi, ha voluto condividere un capitolo della sua tesi di laurea dedicato a queste pratiche commerciali.

A seguire alcuni esempi concreti di pratiche commerciali inique.

Inserimento prodotti (listing fee). Al fornitore viene richiesto di pagare un contributo affinché il suo prodotto sia inserito a scaffale. In molti casi risulta che i “listing fee” siano pretesi ogni anno per garantire la presenza del prodotto sugli scaffali, a prescindere da impegni di acquisto o fatturato. Si tratta di vere e proprie barriere all’accesso al mercato, il cui costo è variabile tra gli 800 e i 1.500 € per ogni prodotto per ciascun punto vendita. Facendo un po’ di calcoli il sogno di ogni impresa di essere presente nell’intera rete della distribuzione moderna (22.000 punti vendita), richiederebbe un investimento variabile da 17 a 33 milioni di euro (dati de “Il Sole 24 Ore”).

Sconti di “fine anno”. È prassi comune dei supermercati pretendere sconti retroattivi (o “premi”) di fine periodo, indipendentemente dal raggiungimento di obiettivi di fatturato o di volumi di vendita. Questo sconto, richiesto a fine anno dalla Catena/Centrale di acquisto, incide in misura anche significativa, oltreché imprevedibile, il problema non è solo la redditività ma anche l’impossibilità di programmare gli investimenti.

Sconti per il rispetto dei termini di pagamento. Prima ancora dell’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni, il d.lgs. 231/2002 fissava in 60 giorni dalla consegna il termine massimo di pagamento degli alimenti deperibili. Nessuna autorità però vigilava sul rispetto di questo termine (come è invece previsto faccia l’Antitrust, all’art. 62 del D.L. 24.1.12 n. 1). In assenza di controlli alcuni catene di supermercati pretendono uno sconto non solo per pagare le merci nei termini pattuiti, ma anche per rispettare i termini di legge.

Sconti non concordati. Un esempio per tutti, nel mese di luglio 2009 il gruppo Carrefour Italia “per affrontare la crisi dei consumi che sta colpendo molte famiglie italiane ha deciso di premiare la fedeltà dei propri clienti con sconti sulla spesa applicati a tutti i possessori di Carta Spesamica. Questa attività verrà effettuata nel mese di agosto 2009. Il gruppo Carrefour, al fine di remunerare questa iniziativa promozionale decisa unilateralmente ha quindi richiesto un contributo straordinario – a tutti i fornitori delle merceologie fresche quali Ortofrutta, Carne, Pesce, Salumi e Formaggi, Gastronomia e Panetteria – ovvero uno sconto pari al 20% sul consegnato di una settimana”. È il classico esempio di sconto retroattivo imposto unilateralmente dalla catena di distribuzione per remunerare una propria iniziativa commerciale.

Nuove aperture, rinnovo locali. In occasione dell’apertura di nuovi punti di vendita, del loro ampliamento o del rinnovo dei locali, la GDO chiede ai fornitori la remunerazione di presunte attività di co-marketing sui prodotti. Di fatto al fornitore viene richiesto di contribuire agli investimenti fatti dal supermercato, a prescindere dalle effettive ricadute positive sulle vendite dei suoi prodotti.

Applicazione di ‘penali’ per presunti difetti delle merci. Alcune catene della GDO inviano ai propri fornitori lettere di contestazione tardiva dicendo che a causa di “prodotti forniti non idonei alla vendita”, è stata trattenuta a titolo di “penale” una parte delle somme dovute per le forniture. Spesso senza indicare quali sono i prodotti s “non idonei alla vendita” (referenza, data e luogo di consegna, numero di lotto), né i motivi. I prodotti non vengono resi e non viene data possibilità di verificare gli addebiti.

Migliorie tecniche. Ai fornitori sono richiesti ulteriori sconti in ragione di soluzioni tecniche che la catena di supermercati adotta per rendere più efficiente la gestione amministrativa dei documenti di vendita.

Trasferimento a monte degli oneri amministrativi. In un periodo dove il costo del lavoro è una voce di bilancio importante, alcuni distributori trasferiscono agli uffici amministrativi dei fornitori l’onere di calcolare gli ‘sconti’ e i ‘premi’ da detrarre dalle somme dovute. Nonostante i fornitori paghino i cosiddetti “servizi di centrale” (che dovrebbero appunto comprendere la gestione e il coordinamento centrale di fatture e sconti).

A quanto pare i fornitori agro-alimentari in Italia sono costretti ad accettare un’ampia varietà di ‘sconti’ che la GDO si arroga e ‘porta in compensazione’ con le somme dovute per le merci ricevute. A ciò si aggiungono i ritardi di pagamento, che costringono i fornitori a ulteriori esposizioni debitorie con le banche. Il concetto di ‘fair trade’ pare assai lontano da questa realtà.

Scarica alcuni esempi reali di pratiche scorrette.

Nota: al Senato è in discussione il “Decreto liberalizzazioni” che definisce i termini inderogabili di pagamento dei prodotti agricoli e alimentari (30, 60 giorni) e vieta una serie di pratiche commerciali manifestamente scorrette che la GDO è solita imporre ai fornitori.

Fonte: ilfattoalimentare.it

Redazione

Potrebbe piacerti anche

Altri articoli in Agroalimentare