Bioshopper: da compost a ‘non-plastica’, i criteri

I sacchetti non biodegradabili per l’asporto di merci sono vietati in Italia dal primo gennaio 2011. Di quelli permessi solo alcuni possono andare al compostaggio (sostanzialmente finire insieme all’umido tra i rifiuti), gli altri no perche’ non seguono appieno criteri e parametri Ue sulla biodegradabilita’ del prodotto (la norma UNI EN 13432:2002). Sono cioe’ fatti in quella che potrebbe essere definita una ‘non-plastica’ (biodegradabili ottenuti con gli additivi) che non puo’ finire nel compost.

La commissione Ambiente alla Camera, esaminando il decreto su misure urgenti in materia ambientale all’art.2 (in cui si dispone sui bioshopper), ha introdotto uno slittamento dei tempi per l’emanazione del decreto (con i parametri di biodegradabilita’ da rispettare) da parte dei ministri dell’ Ambiente e dello Sviluppo economico, dal 31 luglio al 31 dicembre 2012. In questo modo il divieto di commercializzazione per tutti i sacchetti che non sono conformi agli standard Ue di compostabilita’ si allunga di sei mesi; mentre si sposta al 31 dicembre 2013 il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni per chi viola tale divieto.


In ogni caso nulla osta all’ emanazione del decreto da parte dei ministri prima della data del 31 dicembre. La sanzione ammonta – secondo quanto riportato al comma 4 art.2 del testo del dl Ambiente – a una cifra variabile ”da 2.500 a 25.000 euro” che puo’ arrivare a 100.000 euro ”se la violazione riguarda una ingente quantita’ di sacchetti oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore”. Inoltre, i sacchetti fatti in modo non conforme agli standard Ue devono contenere almeno il 10% di plastica riciclata, che sale al 30% per quelli destinati ad uso alimentare.

Possono continuare a ‘circolare’ invece alcune categorie di sacchi prodotti con plastica tradizionale in base al rispetto di determinate sagomature e grammature (tipo quelle, per esempio, destinate ai negozi di abbigliamento) purche’ – come indicato nel testo del decreto – ”riutilizzabili”. Questa categoria viene divisa in base a dove si trova la maniglia della busta: quelli con ”maniglia esterna” e ”spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi”; quelli con ”maniglia interna” e ”spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati ad altri usi”. Il decreto ‘Ambiente’, composto anche da un articolo sui rifiuti in Campania (art.1) e da uno sui materiali di riporto (art.3), e’ comunque atteso al passaggio dell’Aula di Montecitorio.

Redazione

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