Carrelli elevatori, trasportatori e trattori: obbligo immatricolazione se circolano su strada

carrelli elevatoriNon è più ammessa la circolazione di carrelli elevatori, trasportatori o trattori, di norma destinati a operare prevalentemente all’interno di insediamenti produttivi o aree di cantiere, su strade se privi di immatricolazione.

Il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, Direzione Generale per la motorizzazione, ha diramato nei giorni scorsi (Circolare n. 26363 del 25/10/2013) le istruzioni operative per dar seguito alle nuove regole per la circolazione su strada dei carrelli elevatori di cui all’articolo 58 comma 2 lett. C) del Codice della Strada.

Le imprese che hanno necessità di effettuare anche brevi spostamenti su strada pubblica dovranno adeguarsi a questa nuova disposizione fin da subito in quanto non è stato previsto finora un regime transitorio. Occorre prestare la massima attenzione a tale previsione sia per non incorrere nell’applicazione di sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, sia per non rischiare di avere la necessaria copertura assicurativa.

Nella circolare del 25 ottobre sono riportate le modalità operative necessarie per dare seguito alle nuove modalità di circolazione.

Peraltro, viene chiarito che la circolare si riferisce ai carrelli elevatori, trasportatori o trattori già dotati di un documento di autorizzazione nazionale alla circolazione (ai sensi del DM del 1989), anche scaduto, purché tale scadenza non sia antecedente al 31 dicembre 2007.

Per i carrelli con scadenza entro dicembre 2007 non più rinnovati, si presume che essi non siano più utilizzati, ma, qualora dovessero essere impiegati, sono soggetti integralmente al Codice della Strada ed è necessaria una verifica di idoneità alla circolazione da parte di un CPA (Centro prova Autoveicoli) su richiesta del costruttore.

Riguardo ai carrelli muniti di autorizzazione alla circolazione, di cui al decreto ministeriale del 1989, la procedura per la regolarizzazione prevede la presentazione di un’istanza di collaudo in un unico esemplare da parte del proprietario del carrello al CPA (competente in base alla sede del proprietario), con allegata specifica documentazione.

Successivamente, il CPA procede alla verifica della documentazione presentata e effettua verifiche e prove per procedere all’immatricolazione, seguendo la disciplina delle macchine operatrici.

Circolare Ministero infrastrutture e trasporti n. 26363/2013

Redazione

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