Impianti fotovoltaici detrazioni fiscali Irpef al 50%

Fitting solar pv panels to a house roofL’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50%, a condizione che: l’intervento, nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie, sia finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica di abitazioni private; l’impianto abbia una potenza non superiore ai 20 kWp; che sia dimensionato per l’autoconsumo, ovvero non si configuri un’attività commerciale, compatibilmente con il servizio di scambio sul posto o di ritiro dedicato dell’energia elettrica; e l’investimento non benefici dell’incentivo del conto energia.

Secondo quanto riconosciuto dall’Agenzia dell’Entrate, per poter beneficiare della detrazione in esame, è necessario che l’impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (e quindi per usi domestici, di alimentazione degli apparecchi elettrici, di illuminazione) e che la potenza elettrica nominale dell’impianto non superi i 20 kW.

La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’ energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza non superiore a 20 kW, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr. ris. n.84/E del 2012, ris. n.13/E del 2009, cir. n. 46/E del 2007).

Non occorrerà tuttavia produrre documentazione che attesti il risparmio energetico conseguito. Basta “conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità di risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico”, spiega l’Agenzia.

Ciò significa che le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici possono accedere alle detrazioni del 50% a partire dal 26 giugno2012 e fino al 30 giugno 2013 e per un massimo di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare.

Dal 1° luglio 2013 la percentuale di detrazione torna al 36%. Le spese detraibili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento: per chi ha già effettuato le spese e non ha pagato con bonifico, non sarà possibile accedere alla detrazione. Infine l’Amministrazione finanziaria, in materia di cumulabilità precisa che le detrazioni non sono cumulabili con le tariffe del Conto energia; sono, invece, cumulabili con il Ritiro dedicato e lo Scambio sul posto.

Redazione

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