Crisi: entro 3 mesi i terreni agricoli in vendita

“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato”, “nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del Demanio”.

E’ quanto afferma la Coldiretti nel rendere note le disposizioni in materia di dismissioni dei terreni agricoli previste nel maxiemendamento nel quale si prevede, peraltro, che la vendita avverrà “mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro”.

Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto – sottolinea la Coldiretti – il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. “Le Regioni, le Province, i Comuni possono vendere” “i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola” conferendo mandato irrevocabile a vendere all’Agenzia del Demanio che “provvede al versamento agli Enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati”.

“L’accoglimento nel maxiemendamento alla manovra  della  nostra proposta formulata al Forum di Cernobbio di vendere le terre pubbliche ai giovani coltivatori è una buona notizia per il Paese e per gli agricoltori”, ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio Marini nel sottolineare che si tratta “di trecentotrentottomila ettari di terreni agricoli per un valore stimato di 6 miliardi di euro secondo le elaborazioni Coldiretti su dati del censimento dell’agricoltura”.

La cessione di questi terreni – ha proseguito Marini – toglie allo Stato il compito improprio di coltivare la terra, rende disponibili risorse per lo sviluppo per le casse pubbliche, ma favorisce la competitività delle imprese e nuova occupazione in un settore, quello del cibo e del made in Italy, che rappresenta  una leva  straordinaria  su cui poggiare un pezzo importante del nostro futuro. La cessione di questi terreni – ha proseguito Marini – ha il vantaggio di calmierare il prezzo dei terreni, stimolare la crescita, l’occupazione e la redditività delle imprese agricole che meglio dello Stato sono in grado di valorizzare lavorando la terra e generare nuova occupazione.

Il costo della terra è il principale ostacolo all’ingresso dei giovani in agricoltura dove il valore medio della terra ha superato i 18.400 euro per ettaro nel 2010, con una crescita dello 0,8 per cento a prezzi correnti in linea con quella degli ultimi anni.

Dietro il valore medio si nasconde però una forte variabilità con valori che partono dai mille euro all’ettaro dei pascoli della provincia di Catanzaro con un ettaro di vigneto nelle zone di produzione più celebri, dalla Toscana al Trentino Alto Adige che può andare da 500mila a oltre un milione di euro ad ettaro.

Una forte differenza è riscontrabile a livello territoriale: i terreni del Nord mediamente – continua la Coldiretti – presentano valori medi più che doppi rispetto a quelli del Mezzogiorno e allo stesso modo i terreni di pianura, in media, sono valutati circa tre volte di più di quelli di montagna. La terra in Italia costa più che in Germania e in Francia, ma meno che in Danimarca e Olanda.

La difficoltà di accesso al credito – ha concluso la Coldiretti – continua a rappresentare un freno all’acquisto degli agricoltori professionali che sembrano orientarsi sempre più verso l’affitto dei terreni, considerato più flessibile rispetto all’oneroso indebitamento derivante dall’accensione di un mutuo. Le superfici in affitto o gestite a titolo gratuito secondo l’Inea sono in costante aumento nell’ultimo decennio (+56 per cento) e nel 2010 hanno raggiunto il 39 per cento della Superficie agricola utile totale.

IL TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO

Art. 4-quater

(Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del d.lgs n. 28 maggio 2010, n,. 85 nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del Demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. L’individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 351 del 2001.

2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Nell’eventualità di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all’alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

3. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l’Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l’assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.

4. Le Regioni, le Province, i Comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del d.lgs 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all’Agenzia del Demanio mandato irrevocabile a vendere. L’Agenzia provvede al versamento agli Enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

Fonte: Coldiretti

Redazione

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